Sez. L, Sentenza n. 3220 del 06/03/2001 (Rv. 544449 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Diritto alla rendita per inabilità permanente da malattia professionale o infortunio sul lavoro - Prescrizione - Decorrenza del relativo termine - "Dies a quo" - Individuazione - Decorrenza del termine dal momento della presentazione della domanda di rendita in sede amministrativa - Sussistenza - Mancato raggiungimento in tale momento della soglia indennizzabile - Irrilevanza - Mancanza di una formale risposta da parte dell'amministrazione - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente da malattia professionale o infortunio sul lavoro comincia a decorrere dalla data della manifestazione del danno, ovvero dal momento in cui la malattia abbia dato luogo al cosiddetto consolidamento dei postumi indennizzabili, con la conseguenza che l'assicurato può agire anche oltre il triennio dall'infortunio o dal manifestarsi della malattia adducendo, e, in caso di contestazione, provando, che sino a quel momento la sua inabilità non aveva i requisiti minimi per dar luogo al diritto di rendita; deve tuttavia ritenersi che il termine prescrizionale inizi in ogni caso a decorrere dal momento della presentazione della domanda di rendita in sede amministrativa (a prescindere dalla sussistenza o meno, all'epoca, del grado minimo di inabilità richiesto dalla legge) e che tale termine decorra indipendentemente dalla conclusione del procedimento amministrativo, atteso che la previsione dell'art. 3 legge n. 241 del 1990, in base alla quale l'assicurato conserva il diritto ad attendere una formale risposta da parte dell'amministrazione, è intesa a consentire il rapido espletamento del procedimento amministrativo, ma non incide sulla diversa questione del termine prescrizionale per la proposizione della domanda giudiziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)