Sez. L, Sentenza n. 726 del 27/01/1999 (Rv. 522666 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Diritto alla rendita per malattia professionale - Prescrizione - Decorrenza del termine - Consapevolezza da parte dell'assicurato della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa - Presunzione della consapevolezza dalla data della domanda in via amministrativa - Sussistenza - Prova contraria - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione del diritto alla rendita per inabilità permanente dev'essere individuato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, con riferimento al momento in cui l'assicurato abbia consapevolezza della malattia e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa. Tale consapevolezza si deve presumere sussistente alla data della domanda presentata in via amministrativa per il conseguimento della rendita, a meno che l'INAIL, eccependo la prescrizione, dimostri che l'assicurato ha avuto consapevolezza della sussistenza della malattia in data anteriore alla presentazione della domanda amministrativa.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)