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Sez. 4, Sentenza n. 38160 del 23/06/2009 Ud. (dep. 29/09/2009) Rv. 245315 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Segnalazione di impedimento del difensore di fiducia inoltrata via fax - Equiparazione al deposito in cancelleria - Esclusione Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245315-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

La segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non previsto specificatamente dalla legge per il deposito delle istanze, ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., espone il richiedente al rischio dell'intempestività con cui l'atto può pervenire alla conoscenza del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)