Sez. 2, Sentenza n. 12623 del 19/10/1999 Ud. (dep. 06/11/1999) Rv. 214412 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Trasmissione via telefax - Equiparazione al deposito in cancelleria - Esclusione - Ragioni - Fattispecie relativa ad istanza di rinvio.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
Poiché l'art. 121 cod. proc. pen. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, il telefax (o fax), non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza né obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza. (Fattispecie relativa ad istanza di rinvio del dibattimento per concomitanti impegni professionali trasmessa dal difensore a mezzo telefax).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)