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Sez. 4, Sentenza n. 21602 del 23/01/2013 Ud. (dep. 20/05/2013) Rv. 256498 - 01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore inoltrata a mezzo fax - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256498-01

ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI

È inammissibile l'istanza di rinvio dell'udienza per concomitante impegno del difensore trasmessa via fax, stante la previsione di cui all'art.121 cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo per le parti di presentare le memorie e le richieste rivolte al giudice mediante deposito in cancelleria, mentre il ricorso al telefax è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell'art. 150 del codice di rito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)