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Sez. L, Sentenza n. 28293 del 31/12/2009 (Rv. 611448 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Interrogatorio formale del contumace - Notificazione dell'ordinanza di ammissione - Udienza fissata per l'espletamento - Mancata comparizione del contumace - Valutazione ex art. 232 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611448-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, cod. proc. civ., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)