Sez. 1, Sentenza n. 6726 del 14/06/1995 (Rv. 492860 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Procedimento davanti al conciliatore - Interrogatorio formale del contumace - Udienza fissata per l'espletamento - Rinvio - Mancata presentazione del contumace alla nuova udienza - Valutazione ex art. 232 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizione.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
Il principio che il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve - neanche nel procedimento davanti al conciliatore, in difetto di disposizioni specifiche - essere notificata alla parte contumace, non prevedendolo l'art. 292 cod. proc. civ. e l'art. 82, comma terzo, disp. att., trova applicazione anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace. Conseguentemente, sempreché la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace (il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)