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Sez. 3, Sentenza n. 8340 del 01/09/1997 (Rv. 507429 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Udienza fissata per l'interrogatorio formale - Rinvio d'ufficio all'udienza immediatamente successiva - Obbligo di comunicazione del rinvio alla parte da interrogare - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507429-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

Qualora l'udienza fissata per l'interrogatorio venga rinviata d'ufficio all'udienza immediatamente successiva, non deve essere data comunicazione del rinvio ai sensi dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ. alla parte da interrogare la quale, anche se contumace, ha l'onere di presentarsi all'udienza di rinvio, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)