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Sez. 3, Sentenza n. 5485 del 20/10/1981 (Rv. 416198 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - CONFLITTO SU QUESTIONI DI COMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO INDEROGABILE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI - RIASSUNZIONE IN TERMINI DELLA CAUSA DOVUTI AL GIUDICE AD QUEM - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DEL TERMINE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416198-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - CONFLITTO SU QUESTIONI DI COMPETENZA PER MATERIA O PER TERRITORIO INDEROGABILE - REGOLAMENTO D'UFFICIO - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI - RIASSUNZIONE IN TERMINI DELLA CAUSA DOVUTI AL GIUDICE AD QUEM - NECESSITÀ - INOSSERVANZA DEL TERMINE - CONSEGUENZE.*

L'esperibilità del regolamento d'ufficio, a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., in ipotesi di conflitto su questione di Competenza per materia o per territorio inderogabile, postula che la causa sia riassunta davanti al giudice "ad quem" nel termine previsto dall'art. 50 cod. proc. civ., atteso che, ove tale termine sia decorso, l'atto di riassunzione non determina la "translatio iudicii", ma introduce un nuovo procedimento. (V. 2693/77, mass. N. 386349; (V. 1695/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)