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Sez. 6, Sentenza n. 3052 del 03/07/2000 Cc. (dep. 18/10/2000) Rv. 220811 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE | Appello - Omessa notifica del provvedimento di rigetto delle istanza di revoca della misura - Conoscenza effettiva del provvedimento - Decorrenza del termine - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220811-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - TERMINE - PRESENTAZIONE

In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate", il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre necessariamente dalla data di notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto effettiva conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata, purché questa sia sicuramente provata. (Fattispecie in cui la conoscenza del provvedimento da parte del difensore si era avuta attraverso la notifica di altra ordinanza in materia cautelare nella quale si faceva espresso e specifico riferimento al precedente provvedimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)