Sez. 2, Sentenza n. 776 del 06/02/1995 Cc. (dep. 15/06/1995) Rv. 201784 - 01
Impugnazioni - Termini - Decorrenza | Misure cautelari personali - Appello - Conoscenza effettiva del provvedimento - Decorrenza del termine - Dimostrazione della data dell'effettiva conoscenza - Necessità - Fattispecie relativa ad omessa dimostrazione del "dies a quo".
Impugnazioni - Termini - Decorrenza
In tema di appello avverso i provvedimenti "de libertate" adottati dal giudice per le indagini preliminari, il termine di dieci giorni entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata; tuttavia, onde stabilire la tempestività o meno dell'impugnazione, il diverso momento in cui la conoscenza effettiva si è verificata deve essere provato, non potendosi, in mancanza, stabilire un'equipollenza fra questa e la conoscenza legale la cui epoca è dimostrata documentalmente dalla relata di notifica dell'avviso di deposito: la carenza di una tale prova determina pertanto la totale irrilevanza sul piano giuridico di una conoscenza effettiva e l'impossibilità che da essa, ignorandosene il "dies a quo", decorra il termine per il gravame. (Nella specie è stata annullata l'ordinanza del tribunale del riesame la quale aveva ritenuto, basandosi su una mera illazione priva di substrato probatorio, che l'effettiva conoscenza da parte del difensore del provvedimento da impugnare si fosse verificata alla data di notifica dell'avviso all'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)