Sez. 1, Sentenza n. 11 del 05/01/1972 (Rv. 355660 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - FINALITA - CONSEGUENZE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - FINALITA - CONSEGUENZE.*
In tema di adozione speciale, il sistema instaurato dalla legge 5 giugno 1967, n 431 mira a tutelare non interessi di discendenza o patrimoniali, ma unicamente l'interesse del minore a svilupparsi in seno ad una famiglia cui sia legato da vincoli affettivi; e pertanto la legge non ravvisa alcun diritto intangibile dei genitori rispetto alla loro prole allorche l'interesse di questa chiaramente risulti compromesso rispetto ad altre piu soddisfacenti sistemazioni.*
Riferimenti normativi: Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)