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Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 11/11/1977 (Rv. 388483 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - UNITA DEL NUCLEO FAMILIARE E DIRITTI DEI GENITORI NATURALI SUI FIGLI - SACRIFICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388483-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - UNITA DEL NUCLEO FAMILIARE E DIRITTI DEI GENITORI NATURALI SUI FIGLI - SACRIFICABILITA - CONDIZIONI.*

Nel sistema dell'adozione speciale, introdotto dalla legge 5 giugno 1967 n 431, l'unita del nucleo familiare ed i diritti dei genitori naturali sulla prole non trovano tutela incondizionata ed assoluta, ma possono essere sacrificati ove risultino incompatibili con l'esigenza di assicurare ai minori un ambiente confacente ed idoneo a consentire lo sviluppo e la realizzazione della loro personalita, tramite adeguata assistenza morale e materiale. (V 3420/74, mass n 371928; (V 11/72, mass n 355660).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 314 bis, Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)