Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 11/11/1977 (Rv. 388483 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - UNITA DEL NUCLEO FAMILIARE E DIRITTI DEI GENITORI NATURALI SUI FIGLI - SACRIFICABILITA - CONDIZIONI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - UNITA DEL NUCLEO FAMILIARE E DIRITTI DEI GENITORI NATURALI SUI FIGLI - SACRIFICABILITA - CONDIZIONI.*
Nel sistema dell'adozione speciale, introdotto dalla legge 5 giugno 1967 n 431, l'unita del nucleo familiare ed i diritti dei genitori naturali sulla prole non trovano tutela incondizionata ed assoluta, ma possono essere sacrificati ove risultino incompatibili con l'esigenza di assicurare ai minori un ambiente confacente ed idoneo a consentire lo sviluppo e la realizzazione della loro personalita, tramite adeguata assistenza morale e materiale. (V 3420/74, mass n 371928; (V 11/72, mass n 355660).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 314 bis, Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)