Sez. 1, Sentenza n. 179 del 11/01/1999 (Rv. 522148 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/73 - Rilevabilità di ufficio - Limiti - Distinzione tra versamenti eseguiti autonomamente o con specifico riferimento a legge o a provvedimento dell'Amministrazione - Ammissibilità - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI
In tema di contenzioso tributario, la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di un tributo indebitamente versato per essere stata la relativa domanda presentata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, concernente la riscossione delle imposte sul reddito, trattandosi di materia disciplinata da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, è rilevabile d'ufficio, anche in sede di gravame - salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno -, senza che possa distinguersi tra la ipotesi in cui il soggetto esegua il versamento autonomamente e quelle in cui il soggetto esegua il versamento con specifico riferimento a legge o a provvedimento dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)