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Sez. 3, Ordinanza n. 11967 del 08/06/2005 (Rv. 585339 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) | Procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica già di competenza del Pretore - Foro erariale - Deroga ex art. 7 r.d. n. 1611/1933 - Procedimento per convalida di sfratto - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585339-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

Il richiamo posto dall'art. 7 r.d. n. 1611/1933 (sulla rappresentanza in giudizio dello Stato) ai "giudizi innanzi ai pretori", in ordine ai quali le norme di competenza ordinaria rimangono ferme anche quando sia in causa un'amministrazione dello Stato si deve intendere riferito, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/1998 (istitutivo del giudice unico di primo grado) ai "giudizi innanzi ai tribunali in composizione monocratica già attribuiti alla competenza dei pretori". Questo principio trova applicazione in materia di procedimento per convalida di sfratto, alla luce anche della nuova formulazione dell'art. 661 cod. proc. civ. introdotta dal d.lgs. n. 51/1998.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/02/1998 num. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 661 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)