Sez. 5 - , Sentenza n. 16004 del 14/06/2019 (Rv. 654161 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO | Dividendi azionari - Versati da una società italiana a società madre residente in Francia - Regime fiscale - Opzione da parte della società madre per il credito di imposta - Ritenuta del 5% sui dividendi in virtù della Convenzione Italia-Francia - Applicabilità - Ragioni - Violazione art. 16 preleggi - Esclusione - Violazione dell’art. 26 della Convenzione di Viena - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO
In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, cui sia stato riconosciuto il credito di imposta, va applicata la ritenuta del 5 per cento ai sensi degli artt. 10 e 24 della Convenzione tra Italia e Francia sulle doppie imposizioni, recepita con l. n. 20 del 1992, in quanto non contrastante con la direttiva 435/90/CEE del Consiglio, prevalendo tale disciplina, prescelta dal contribuente, sull'art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che consente alla società di optare per l'esenzione della ritenuta sui dividendi, ma senza credito di imposta, con la conseguenza che l'opzione della società madre per il riconoscimento del credito di imposta esclude l'applicazione del diverso regime di cui al cit. art. 27-bis, che non prevede e non consente il cumulo dei due benefici, senza che sia configurabile la violazione né dell'art. 16 delle preleggi e del principio di reciprocità e di uniformità di interpretazione, trattandosi di disciplina dettata a parità di condizioni con la Francia, né dell'art. 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che presuppone proprio l'applicabilità della Convenzione Italia-Francia, la quale, tuttavia, è cedevole rispetto alla direttiva madre-figlia. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il diniego opposto dall'Amministrazione avverso le plurime istanze di rimborso presentate dalla società madre, residente in Francia, per crediti d'imposta relativi a dividendi distribuiti dalla società figlia residente in Italia, in ragione dell'alternatività tra il regime convenzionale e quello di esenzione da imposizione dei dividendi in Francia di cui alla menzionata direttiva).
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10, Legge 07/01/1992 num. 20 art. 24, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 26, Legge 12/02/1974 num. 112, Preleggi art. 16, Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)