Sez. L, Sentenza n. 1361 del 05/03/1982 (Rv. 419202 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito ed insindacabile in Sede di legittimità, non è applicabile quando quella interpretazione abbia determinato un vizio in procedendo, giacché in tale ipotesi la Corte di Cassazione deve estendere la sua indagine all'esame dei fatti e la stessa deve riguardare anche la sentenza di primo grado, ove la sentenza di appello venga censurata sotto il profilo della omessa pronunzia in relazione ad uno specifico motivo di impugnazione, con il quale si critica la pronunzia del primo giudice per avere la stessa statuito extra petita. (V 723/81, mass n 411193; (V 5633/79, mass n 402235).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)