Sez. 5, Sentenza n. 4337 del 26/03/2002 (Rv. 553302 - 01)
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI | Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione, atteso che tali obblighi discendono dalla legge e non da un impegno contrattuale, di natura associativa, e che gli stessi sono esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Ne consegue che, le controversie inerenti alla legittimità del potere impositivo dei consorzi e all'obbligatorietà dei contributi, non comprese nella giurisdizione delle commissioni tributarie, sono devolute alla competenza per materia del tribunale, si sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)