Sez. 2, Sentenza n. 221 del 10/01/1980 (Rv. 403605 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATORIO DELLA SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO NEGATORIO DELLA SOSPENSIONE - NATURA - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento che nega la sospensione del processo ai sensi dell'art 295 cod proc civ, al pari di quello che la dispone o la revoca, ha carattere ordinatorio e non decisorio, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunciare sulle pretese dedotte in giudizio, e, pertanto, e soltanto revocabile da parte del giudice che lo ha emesso, ma non e suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione, ancorche adottato erroneamente sotto Forma di sentenza. (Conf 1871/76, mass n 380663; (Conf 3820/75, mass n 378039; (Conf 44/73, mass n 361791).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)