Sez. 2, Sentenza n. 1643 del 06/04/1989 (Rv. 462423 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE - NATURA COSTITUTIVA - CONSEGUENZE - CANCELLAZIONE - FORMALE PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI - ISCRIZIONE NEL REGISTRO SPECIALE - NATURA COSTITUTIVA - CONSEGUENZE - CANCELLAZIONE - FORMALE PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ.*
L'iscrizione dei laureati in giurisprudenza nel registro speciale dei praticanti procuratori - ai fini del patrocinio dinanzi alle preture ed ai conciliatori del distretto della Corte di appello, per il quadriennio previsto dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985 n. 406 (che ha sostituito l'art. 8 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) - ha natura costitutiva, sicché, decorso tale periodo, l'autorizzazione al patrocinio non viene meno ipso iure, occorrendo, invece, un formale provvedimento di cancellazione dal detto registro, emesso dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. (Conf 1946/78, mass n 391308; (Conf 337/78, mass n 389631).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Legge 24/07/1985 num. 406 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)