Sez. 2, Sentenza n. 1946 del 26/04/1978 (Rv. 391308 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - ULTERIORE PATROCINIO DAVANTI ALLE PRETURE - LEGITTIMITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - ULTERIORE PATROCINIO DAVANTI ALLE PRETURE - LEGITTIMITA.*
L'iscrizione dei praticanti procuratori nell'apposito registro ha natura costitutiva: pertanto, sino a quando non intervenga un formale provvedimento di cancellazione, il praticante procuratore continua legittimamente il patrocinio davanti alle preture, anche se sia decorso un quadriennio dal conseguimento della laurea. (Conf 244/73, mass n 362085).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)