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Sez. 2, Sentenza n. 1946 del 26/04/1978 (Rv. 391308 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - ULTERIORE PATROCINIO DAVANTI ALLE PRETURE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1978-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391308-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - ULTERIORE PATROCINIO DAVANTI ALLE PRETURE - LEGITTIMITA.*

L'iscrizione dei praticanti procuratori nell'apposito registro ha natura costitutiva: pertanto, sino a quando non intervenga un formale provvedimento di cancellazione, il praticante procuratore continua legittimamente il patrocinio davanti alle preture, anche se sia decorso un quadriennio dal conseguimento della laurea. (Conf 244/73, mass n 362085).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)