diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 21336 del 23/06/2026 (Rv. 678853-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Morte della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza - Effetti - Interruzione automatica del processo - Operatività anche nei confronti delle parti ingiustificatamente assenti - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678853-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

L'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza, anche da un delegato del procuratore della medesima parte colpita dall'evento, determina, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, tanto nei confronti delle parti presenti quanto di quelle ingiustificatamente assenti, in virtù della presunzione di conoscenza legale prevista dall'art. 176, comma 2, c.p.c., che si estende a tutte le attività, sia del giudice sia delle parti, compiute in udienza e risultanti dal relativo verbale.

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 126 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)