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Sez. L, Ordinanza n. 30729 del 29/11/2024 (Rv. 672942-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine - Atto comportante la conoscenza legale - Necessità - Deposito nel fascicolo telematico - Inidoneità - Eccezione.
Stato
decisa il 2024-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672942-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione.

Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)