Sez. 3, Sentenza n. 6394 del 30/10/1986 (Rv. 448581 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ DEL BENE DANNEGGIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPONIBILITÀ MATERIALE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL BENE INTEGRO - SUFFICIENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ DEL BENE DANNEGGIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPONIBILITÀ MATERIALE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL BENE INTEGRO - SUFFICIENZA.*
Legittimato all'Azione di risarcimento del danno (nella specie derivante da sinistro stradale) è anche colui che abbia avuto, al momento dell'accadimento, solo la disponibilità materiale del bene danneggiato e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà, bensì essendo sufficiente che l'agente si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa. (Conf 2184/82, mass n 359449; (Conf 4869/79, mass n 401490; (Conf 1174/77, mass n 384840).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)