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Sez. 3, Sentenza n. 6394 del 30/10/1986 (Rv. 448581 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ DEL BENE DANNEGGIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPONIBILITÀ MATERIALE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL BENE INTEGRO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1986-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448581-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE ATTIVA - PRESUPPOSTI - PROPRIETÀ DEL BENE DANNEGGIATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - DISPONIBILITÀ MATERIALE ED OBBLIGO DI RESTITUZIONE DEL BENE INTEGRO - SUFFICIENZA.*

Legittimato all'Azione di risarcimento del danno (nella specie derivante da sinistro stradale) è anche colui che abbia avuto, al momento dell'accadimento, solo la disponibilità materiale del bene danneggiato e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria l'identità tra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà, bensì essendo sufficiente che l'agente si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa. (Conf 2184/82, mass n 359449; (Conf 4869/79, mass n 401490; (Conf 1174/77, mass n 384840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)