Sez. 3, Sentenza n. 4709 del 22/07/1981 (Rv. 415440 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO - ACQUISTO DEL FONDO E SUCCESSIVA VENDITA AD UN TERZO - PREORDINAZIONE DELLA PRELAZIONE ALLA RIVENDITA DEL FONDO AL TERZO - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - NULLITA - ESTENSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DIRETTO - ACQUISTO DEL FONDO E SUCCESSIVA VENDITA AD UN TERZO - PREORDINAZIONE DELLA PRELAZIONE ALLA RIVENDITA DEL FONDO AL TERZO - CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE - NULLITA - ESTENSIONE.*
L'acquisto di un fondo agricolo, a seguito dell'Esercizio del diritto di prelazione previsto all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (come modificato dall'art 8 della legge 14 agosto 1971 n 817), da parte dell'affittuario coltivatore diretto, e la successiva vendita a un terzo, non avente diritto, posti in essere con una combinazione negoziale preordinata, nelle intenzioni del prelazionante e del terzo, alla realizzazione dello scopo pratico di far conseguire la proprieta del fondo al terzo, sono entrambi nulli, perche in frode alla normativa sulla prelazione agraria, ai sensi degli artt 1418 e 1344 cod civ. a tale nullita partecipano tutti gli Atti e negozi ad essi collegati ed attuati per il raggiungimento di detto scopo. (V 2591/81, mass n 413370; (V 3446/79, mass n 399865).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)