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Sez. 3, Ordinanza n. 10997 del 25/07/2002 (Rv. 556242 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Termine per la notifica ed il deposito - Modalità previste dagli artt. 155 e 156 legge 89/1913 - Termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata - Inosservanza - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556242-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma degli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, mediante notifica alla controparte e deposito dell'originale notificato (unitamente agli atti elencati nell'art. 369 cod. proc. civ.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)