Sez. U, Sentenza n. 4903 del 05/04/2002 (Rv. 553538 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza del tribunale in grado d'appello - Ricorso per Cassazione - Termine per la notifica e per il deposito - Modalità previste dagli articoli 155 e 156 legge 89/1913 - Termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata - Inosservanza - Notifica tardiva o deposito tardivo del ricorso originale notificato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, a norma degli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il ricorso per Cassazione avverso la sentenza del tribunale in grado di appello (nella specie pronunciante in sede di impugnazione di provvedimento del Consiglio notarile) deve essere proposto, a pena di inammissibilità, mediante notifica all'altra parte e deposito dell'originale notificato (unitamente agli atti elencati nell'art. 369 cod. proc. civ.) presso la cancelleria della Suprema Corte entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)