Sez. U, Sentenza n. 11429 del 12/05/2010 (Rv. 613037 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Sentenza d'appello - Ricorso per cassazione - Proponibilità - Termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica - Sufficienza - Prova dell'avvenuta notifica - Fino all'udienza o alla camera di consiglio della Corte - Ammissibilità.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, alla luce delle modifiche introdotte, in materia di notifiche, dalle sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 della Corte costituzionale, gli artt. 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 - nel testo vigente prima della riforma di cui al d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249, e "ratione temporis" applicabile - devono essere interpretati nel senso che, ai fini del rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello per la proposizione del ricorso per cassazione, è sufficiente che il ricorrente depositi presso la cancelleria della Corte, nel termine suddetto, l'originale del ricorso con la prova della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al primo comma, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380-bis cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 273, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)