diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1432 del 15/05/1971 (Rv. 351713 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - COLLABORAZIONE - SUBORDINAZIONE - RISCHIO ECONOMICO DELL'IMPRESA - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - NOZIONI.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351713-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI - COLLABORAZIONE - SUBORDINAZIONE - RISCHIO ECONOMICO DELL'IMPRESA - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE - NOZIONI.*

Al fine di differenziare il rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo (contratto di opera), assumono rilievo qualificante e determinante gli elementi della collaborazione, della subordinazione e del rischio, nonche l'oggetto della prestazione promessa. La collaborazione, che e estranea al rapporto di lavoro autonomo, e costituita dall'inserimento sistematico, nell'organizzazione dell'impresa, delle attivita di lavoro del lavoratore subordinato, che vengono ordinate ed utilizzate dall'imprenditore in vista degli scopi produttivi dell'impresa. La subordinazione e intesa come vincolo di dipendenza gerarchica e disciplinare del lavoratore subordinato, il quale, pur con quel margine di iniziativa e di discrezionalita che la natura delle mansioni in concreto comporti, e tenuto a uniformarsi agli ordini ed alle direttive del datore di lavoro, anche quanto al modo di esplicazione dell'attivita di lavorò laddove l'ingerenza del committente, che e compatibile con l'autonomia del prestatore di opera, e soltanto quella che attenga alle caratteristiche ed alle modalita del risultato da realizzare. Il rischio economico dell'impresa e quello inerente alla produzione dell'opera o del servizio, il quale sta a carico del lavoratore autonomo, obbligato a fornire con una propria organizzazione di mezzi la una o l'altro. L'oggetto della prestazione e costituito nel rapporto di lavoro subordinato dalle energie lavorative che il prestatore di lavoro pone a disposizione dell'imprenditorè e nel rapporto di lavoro autonomo dal risultato che il prestatore di opera si e impegnato a fornire, con la propria attivita organizzata, al committente. (V 2537'69, mass n 342108).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)