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Sez. 2, Sentenza n. 11452 del 30/08/2000 (Rv. 539911 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Termine - Vizi apparenti - Decorrenza dalla consegna - Altri vizi - Decorrenza dalla scoperta (fattispecie relativa a vendita di animali).
Stato
decisa il 2000-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539911-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

Il termine per la denunzia dei vizi della cosa venduta, decorre dal ricevimento del bene soltanto per i vizi apparenti, mentre per i vizi non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame della cosa, il termine decorre dal momento della loro scoperta, la quale ricorre allorché il compratore abbia acquisito la certezza oggettiva della esistenza del vizio. (Nella specie la S.C. in applicazione del principio su riportato, ha affermato che, nella vendita di animali, il termine per la denuncia dei vizi decorreva non dalla consegna dei capi, ma solo quando il morbo che li aveva colpiti si era manifestato con sintomi inequivocabili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)