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Sez. 5, Sentenza n. 29437 del 14/07/2025 Cc. (dep. 11/08/2025) Rv. 288407-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Divieto di "bis in idem" - Operatività - Limiti - Elementi nuovi - Rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di una misura revocata - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2025-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288407-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera solo "rebus sic stantibus", sicché, nel caso in cui si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, la stessa non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura personale o patrimoniale precedentemente revocata.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)