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Sez. 1, Sentenza n. 47233 del 15/07/2016 Cc. (dep. 09/11/2016) Rv. 268175 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Formazione del giudicato - Configurabilità - Limiti - Rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura - Presupposti - Acquisizione di "nuovi elementi di fatto" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268175-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Il principio del "ne bis in idem" è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione della misura, precedentemente rigettata, a condizione che si acquisiscano nuovi elementi di fatto, che possono consistere in dati di conoscenza nuovi e sopravvenuti ovvero in risultanze preesistenti al giudicato, ma mai apprezzate nei provvedimenti già emessi. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che possa considerarsi elemento nuovo un elaborato peritale contenente una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati precedentemente acquisiti e valutati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)