Sez. 6, Sentenza n. 53941 del 03/10/2018 Cc. (dep. 30/11/2018) Rv. 274585 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Formazione del giudicato – Configurabilità – Limiti – Rivalutazione della pericolosità ai fini dell’applicazione di misura in precedenza rigettata – Possibilità – Sussistenza – Condizioni – Modifiche normative sopravvenute - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, è applicabile il principio del "ne bis in idem", ma la preclusione del giudicato opera "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una misura precedentemente rigettata, nel caso in cui siano sopravvenuti elementi nuovi, che possono consistere anche in modifiche normative. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che il fatto nuovo fosse costituito dalle modifiche normative che consentono l'applicazione autonoma e disgiunta della confisca).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 bis CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/2009 num. 94 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)