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Sez. 1, Sentenza n. 21834 del 26/03/2004 Cc. (dep. 07/05/2004) Rv. 228211 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di competizioni agonistiche - Inefficacia del provvedimento del Questore - Omessa convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228211-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Nella procedura per la convalida del provvedimento del Questore che interdice l'accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 legge 401/89, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non รจ prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)