Sez. 3, Sentenza n. 35515 del 06/07/2007 Cc. (dep. 25/09/2007) Rv. 237396 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - L. n. 401 del 1989 - Provvedimento del questore - Obbligo di presentazione presso gli uffici di P.S. - Termine per la richiesta di convalida da parte del P.M. - Inosservanza - Autonoma rilevanza - Esclusione - Termine complessivo di 96 ore per la convalida - Rilevanza - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, il provvedimento del questore cessa di avere efficacia solo se il G.i.p. non provveda alla convalida entro le 48 ore dalla richiesta del P. M. e comunque nel rispetto delle 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto nessuna autonoma inefficacia รจ prevista per il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M..
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)