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Sez. 3, Sentenza n. 5326 del 20/12/2006 Cc. (dep. 08/02/2007) Rv. 235872 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - L. n. 401 del 1989 - Provvedimento del questore - Obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia - Termine per la richiesta di convalida da parte del P.M. - Inosservanza - Autonoma rilevanza - Esclusione - Termine complessivo di 96 ore per la convalida - Rilevanza.
Stato
decisa il 2006-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235872-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Nella procedura per la convalida del provvedimento che prescrive la presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401 del 1989, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)