Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 15/03/1988 (Rv. 458230 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - FORTUITO - FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - FORTUITO - FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il fatto colposo dello stesso danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la presunzione di responsabilità del custode della cosa per i danni che essa sia suscettibile di produrre di per sè o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, soltanto quando sia dotato di autonomo impulso causale e sia per lo stesso custode imprevedibile ed inevitabile. (V 288/85, mass n 438513; (V 3134/82, mass n 421076; (Conf 2033/77, mass n 385758).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)