Sez. 3, Sentenza n. 2157 del 26/03/1983 (Rv. 427015 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La liquidazione del danno con criterio equitativo non postula necessariamente l'impossibilità assoluta di stimare con esattezza l'entità del danno, potendo il giudice ricorrervi anche quando, in relazione alla peculiarità del fatto dannoso, la precisa Determinazione del danno riesca quanto meno sommamente difficoltosa. L'accertamento delle condizioni legittimanti l'utilizzazione di siffatto criterio costituisce apprezzamento di fatto che, se congruamente motivato, sfugge al Sindacato di legittimità. (nella specie, i danni arrecati da un incendio agli arredi ed alle attrezzature di un albergo, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto congruamente motivato dal giudice del merito il ricorso alla liquidazione equitativa con il riferimento alla grave difficoltà di accertare lo stato d'uso, la qualità e la natura degli oggetti resi inservibili). (V 4815/82, mass n 422806; (V 4544/82, mass n 422522; (V 4440/82, mass n 422435; (V 818/82, mass n 418638).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)