Sez. 5, Sentenza n. 4535 del 25/02/2009 (Rv. 607044 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Società non quotata in borsa - Valore della partecipazione - Determinazione - Criterio dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - Regime anteriore alla modifica di cui all'art.69, comma 1, legge n. 342 del 2000 - Applicabilità - Esistenza di bilancio o inventario della società - Vincolatività per l'Amministrazione - Sussistenza - Calcolo anche dell'avviamento - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta sulle donazioni e successioni, in base all'art. 16, comma 1, lett.b), del d.lgs. n. 346 del 1990 - nel testo, "ratione temporis" vigente, anteriore alla novella di cui all'art. 69, comma 1, della legge n. 342 del 2000 - l'avviamento della società non va calcolato ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società non quotate in borsa nè negoziate al mercato ristretto, comprese nell'attivo ereditario, quando il patrimonio netto della stessa risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, poiché, in coerenza con l'indirizzo legislativo teso ad uniformare, almeno tendenzialmente, i dati fiscalmente rilevanti con quelli contabili della società, ed a trarre i primi dai secondi (salvo il potere dell'ufficio finanziario di contestarli, provando la non corrispondenza alla realtà del dato contabile), il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato è vincolante anche per l'Amministrazione finanziaria, cui è preclusa un' autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività, potendo essa procedere solo all'eventuale attualizzazione delle poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)