Sez. 5, Sentenza n. 17062 del 10/07/2013 (Rv. 627136 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI | Azioni non quotate in borsa - Determinazione del valore - Riferimento alla base imponibile del patrimonio netto della società - Incremento o riduzione risultante dall'ultimo bilancio in base ai mutamenti successivi - Rilevanza - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIONI, OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI
In tema di imposta sulle donazioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativa ad un atto di donazione di azioni di una società non quotata in borsa, ai sensi degli artt. 16, comma 1, lett. b) e 56 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 546, il valore del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio può essere incrementato, o ridotto, in ragione di mutamenti sopravvenuti tra la data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce e la data della donazione, potendosi anche utilizzare le risultanze di un successivo bilancio antecedente alla data della donazione, ancorché approvato in epoca successiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 16 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)