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Sez. 6, Sentenza n. 936 del 05/03/1997 Cc. (dep. 04/06/1997) Rv. 208205 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Termine di venti giorni - Decorrenza - Emissione del provvedimento che riconosce formalmente l'incompetenza - Necessità - Decorrenza dal momento, anteriore, nel quale in un provvedimento diverso, il giudice riconosce esplicitamente di non essere competente - Esclusione - Fattispecie: riconoscimento dell'incompetenza nello stesso provvedimento con il quale, per motivi di urgenza, viene applicata la misura cautelare.
Stato
decisa il 1997-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208205-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE

Il termine di venti giorni entro il quale il giudice competente può riemettere la misura dopo la dichiarazione di incompetenza di un altro ufficio decorre tassativamente ed esclusivamente dal momento in cui il giudice dichiara formalmente, con ordinanza (o con sentenza), la propria incompetenza e non può essere computato da quello, anteriore ed eventuale, in cui lo stesso giudice riconosca sia pure esplicitamente di non essere competente. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rigettato il ricorso per saltum proposto dall'indagato in una ipotesi in cui la incompetenza del giudice era stata riconosciuta nello stesso provvedimento con il quale era stata, per motivi di urgenza, disposta la misura, mentre l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza era stata emessa dopo un cospicuo lasso di tempo. La corte ha tuttavia osservato come il ritardo nel provvedere, pur non implicando alcuna sanzione processuale, fosse criticabile dal punto di vista deontologico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)