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Sez. 6, Sentenza n. 3712 del 19/10/1995 Cc. (dep. 31/01/1996) Rv. 203605 - 01

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte | Termine di venti giorni - Decorrenza - Momento in cui l'ordinanza e gli atti vengono a conoscenza del giudice competente.
Stato
decisa il 1995-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203605-01

Competenza - Dichiarazione di incompetenza - Misure cautelari disposte

Posto che, secondo l'art. 27 cod. proc. pen., la misura coercitiva disposta dal giudice dichiaratosi incompetente cessa di aver effetto se, "entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti", il giudice competente non provvede a riemettere la misura, ne consegue che la decorrenza del termine in questione non può che avere inizio dal momento in cui detta ordinanza ed i relativi atti pervengono alla cognizione del giudice competente ed egli è posto concretamente in grado di esercitare il suo compito. Una conferma di tale interpretazione si rinviene peraltro nella normativa in materia di risoluzione di conflitti di competenza (art. 32 cod. proc. pen.), laddove viene disposto che il termine di venti giorni - di cui allo art. 27 cod. proc. pen. - decorre dalla comunicazione dell'estratto della sentenza risolutiva del conflitto ai giudici interessati. Ed anche in linea generale deve affermarsi che, comunque, il computo di un termine perentorio - qual'è quello ex art. 27 cod. proc. pen. - non si sottrae alla disciplina dell'art. 172 cod. proc. pen. ed al principio secondo il quale l'inizio della decorrenza coincide con la possibilità giuridica di esercitare concretamente il diritto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)