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Sez. 2, Sentenza n. 7506 del 07/01/2026 Cc. (dep. 25/02/2026) Rv. 289472-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA' | Omissione dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Indagato sottoposto ad interrogatorio postumo di garanzia che si avvale della facoltà di non rispondere - Nullità del titolo cautelare - Deducibilità - Onere esplicativo in ordine agli effetti concreti della violazione sul diritto di difesa - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289472-01

NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - NULLITA' A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITA'

L'eccezione di nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale per il mancato espletamento dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. non è preclusa nel caso in cui l'indagato si sia avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, ma, in tale eventualità, sussiste a suo carico l'onere di indicare, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., l'esistenza di un

interesse concreto, attuale e verificabile all'osservanza della disposizione e gli effetti della sua violazione sull'esercizio del diritto di difesa, non bastando l'allegazione di un mero pregiudizio astratto o potenziale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)