Sez. 2, Sentenza n. 10485 del 05/03/2025 Cc. (dep. 17/03/2025) Rv. 287580-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza del tribunale del riesame di accogliendo dell’appello proposto dal pubblico ministero – Applicazione di una misura cautelare personale più gravosa - Mancata traduzione all'indagato alloglotta - Nullità - Esclusione – Conseguenze
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE
L'omessa traduzione in lingua nota all'interessato dell'ordinanza del tribunale del riesame con cui, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, sia applicata una misura cautelare personale più gravosa di quella originariamente disposta e non ancora eseguita od eseguibile non ne determina la nullità, ma impone esclusivamente la sua traduzione, sicché i termini per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione decorreranno dalla notifica all'interessato del provvedimento tradotto.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 92 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)