Sez. 5, Sentenza n. 13579 del 11/06/2007 (Rv. 600869 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Convenzione tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni - Acquisto "mortis causa" di azioni di società svizzera titolare di partecipazione di controllo in società italiana - Assoggettamento ad imposta - Condizioni - Relazione di controllo - Valore indiziario - Sufficienza - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IN GENERE - ESTENSIONE TERRITORIALE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di successione, ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 943, che ha ratificato la Convenzione tra Italia e Svizzera sulle doppie imposizioni del 9 marzo 1976, la titolarità da parte di una società avente sede in Svizzera della partecipazione di controllo in una società avente la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa in Italia non rende assoggettabile ad imposta nel nostro Paese il trasferimento "mortis causa" delle azioni o delle quote della società controllante: la semplice relazione di controllo, infatti, non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare la società controllata come stabile organizzazione in Italia della controllante, ma rappresenta al più un elemento indiziario, utilizzabile soltanto in concorso con altre circostanze gravi, precise e concordanti.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 943 art. 5 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)