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Sez. 2, Sentenza n. 3566 del 25/03/1995 (Rv. 491416 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Obbligazioni del professionista forense - Obbligazioni di mezzi - Inadempimento - Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491416-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Le obbligazioni del professionista forense sono obbligazioni non di risultato, ma di mezzi, sicché l'inadempimento non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto da specifica responsabilità professionale, con riguardo alla natura ed alla modalità dell'attività esercitata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)