Sez. 2, Sentenza n. 5364 del 10/12/1977 (Rv. 389031 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO UTILE PERSEGUITO DAL CLIENTE - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA DELL'AVVOCATO - PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO UTILE PERSEGUITO DAL CLIENTE - IRRILEVANZA - RESPONSABILITA DELL'AVVOCATO - PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI DILIGENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Le obbligazioni del professionista forense, nel contratto di prestazione d'opera professionale, sono, di regola, obbligazioni di mezzo, non di risultato: pertanto l'inadempimento non puo essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente e adeguato alla natura dell'attivita esercitata, il cui accertamento in concreto involge un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito e incensurabile in Cassazione se sorretto da adeguata motivazione. (V 2052/75, mass n 375770; (V 3298/73, mass n 367178).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)