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Sez. 5, Sentenza n. 25053 del 27/11/2006 (Rv. 595870 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Abolizione dell'ILOR e contestuale sostituzione con altra imposta - Obbligo di pagamento dell'ILOR - Cessazione - Limiti temporali - Illeciti relativi e conseguenti sanzioni - Applicabilità - "Abolitio criminis" in relazione agli illeciti tributari - Configurabilità - Ipotesi - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595870-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'abrogazione delle norme istitutive dell'imposta locale sui redditi, e la sostituzione di questa con altre imposte, non ha fatto venir meno l'obbligo del contribuente di provvedere al pagamento dell'ILOR per gli anni in cui quella normativa è stata in vigore, né l'obbligo di presentare in relazione a quei periodi d'imposta dichiarazioni veritiere. Da ciò consegue che l'illecito costituito dalla infedele dichiarazione per tali anni non è stato abrogato, continuando ad applicarsi ad esso le relative sanzioni. Di "abolitio criminis" in relazione agli illeciti connessi all'accertamento ed alla riscossione di un'imposta, infatti, può correttamente parlarsi soltanto quando questa venga radicalmente meno, di guisa che essa non possa essere più pretesa e riscossa neppure in riferimento alle annualità pregresse (come a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'obbligazione ILOR per i lavoratori autonomi); quando, invece, la legge istitutiva di un'imposta venga abrogata a far tempo da una data stabilita dal legislatore, ma l'imposta continui ad essere dovuta per i fatti verificatisi anteriormente, in relazione ad essi l'obbligo di corrispondere l'imposta rimane in vigore, sicché non sono abrogate le norme sanzionatorie che tale obbligazione tributaria assistono.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)