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Sez. L, Sentenza n. 1561 del 18/02/1994 (Rv. 485364 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Specificità della contestazione - Estremi - Indicazione del giorno e dell'ora relativi ai singoli fatti addebitati - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1994-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485364-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Nell'ipotesi di licenziamento intimato per mancanza disciplinare, la regola della specificità della contestazione dell'addebito non richiede necessariamente - ove questo sia riferito a molteplici fatti - l'indicazione anche del giorno e dell'ora in cui gli stessi fatti sono stati commessi, allorché oggettivamente (per il numero di essi, i diversi luoghi dell'esecuzione, l'arco di tempo cui si riferiscono) neppure al datore di lavoro è possibile una loro collocazione precisa sotto il profilo temporale e non può ritenersi violata quando risulti che il dipendente, avendo avuto piena cognizione dell'accusa rivoltagli, ha potuto esercitare utilmente il diritto di difendersi.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)