Sez. L, Sentenza n. 1000 del 27/01/1993 (Rv. 480479 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Contestazione degli addebiti - Specificità ex art. 7 Statuto Lavoratori - Estremi - Accertamento - Compito esclusivo del giudice di merito.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
La specificità della contestazione degli addebiti - prescritta dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 per il licenziamento disciplinare del lavoratore, il quale non è tenuto ad attivare la particolare procedura di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 - implica che la contestazione inviata al lavoratore debba, pur senza essere analitica, contenere la esposizione dei dati e degli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base del licenziamento, restando la verifica della sussistenza del requisito anzidetto rimessa al giudice del merito, il cui apprezzamento, se congruamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)